I soggetti in posizione apicale sono coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso. Queste figure hanno il compito di prendere decisioni strategiche e di garantire il corretto funzionamento dell’organizzazione.
Le responsabilità dei soggetti apicali possono variare a seconda dell’ente di appartenenza e del settore in cui operano, ma in generale includono:
- Rappresentanza:
- Amministrazione: i soggetti apicali hanno la responsabilità di gestire le risorse umane, finanziarie e materiali dell’ente. Questo può includere l’assunzione e la formazione del personale, la gestione del budget e delle finanze, e la supervisione delle attività operative.
- Direzione: i soggetti apicali sono responsabili di prendere decisioni strategiche e di definire gli obiettivi dell’ente. Questo può includere la definizione delle politiche aziendali, lo sviluppo di piani di azione e la supervisione dell’implementazione delle strategie.
- Gestione e controllo: i soggetti apicali hanno il compito di garantire il corretto funzionamento dell’ente e di assicurarsi che vengano raggiunti gli obiettivi prefissati. Questo può includere la supervisione delle attività quotidiane, il monitoraggio dei risultati e l’implementazione di misure correttive quando necessario.
i soggetti apicali sono responsabili di rappresentare l’ente nei confronti di terzi, come ad esempio clienti, fornitori e istituzioni. Questo può includere la partecipazione a incontri istituzionali, la firma di contratti e accordi, e la gestione delle relazioni esterne.
Essere un soggetto apicale comporta una grande responsabilità, in quanto queste figure sono tenute a prendere decisioni che influenzano il futuro dell’ente e dei suoi dipendenti. È quindi fondamentale che i soggetti apicali abbiano le competenze e l’esperienza necessarie per svolgere al meglio il loro ruolo.
Chi sono i soggetti sottoposti?
Per soggetti sottoposti si intendono le persone assoggettate alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali. Questi soggetti possono essere dipendenti o collaboratori delle aziende o delle organizzazioni che ricoprono un ruolo di comando o di supervisione. Ad esempio, i dipendenti di un’azienda sono sottoposti alla direzione del loro datore di lavoro, mentre i membri di un’associazione possono essere sottoposti alla vigilanza del presidente o del consiglio direttivo.
I soggetti sottoposti hanno il dovere di rispettare le direttive e le decisioni prese dai soggetti apicali, e possono essere chiamati a rendere conto delle proprie azioni o a svolgere determinati compiti in base alle indicazioni ricevute. Questo può includere l’esecuzione di specifiche attività o il rispetto di determinate regole o norme interne.
È importante sottolineare che i soggetti sottoposti non hanno necessariamente un ruolo di comando o di responsabilità all’interno dell’organizzazione. Possono essere semplicemente dipendenti o collaboratori che lavorano all’interno di un’azienda o di un’organizzazione e che sono tenuti a seguire le direttive dei loro superiori gerarchici.
Quali soggetti possono commettere i reati previsti dal D.Lgs. 231/01?
Affinché sia punibile l’ente ai sensi del D.Lgs. 231/01, il reato deve essere commesso da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente. Queste persone sono considerate gli “organi” dell’ente. Inoltre, il reato può essere commesso anche da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli organi dell’ente.
Le persone fisiche che possono commettere i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 includono quindi i vertici dell’ente, come il presidente, l’amministratore delegato, i membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, i dirigenti, i direttori, i responsabili di filiali o unità operative.
Inoltre, anche i soggetti che si trovano in una posizione di subordinazione gerarchica rispetto agli organi dell’ente possono commettere i reati previsti dal D.Lgs. 231/01. Questi soggetti possono essere ad esempio i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i rappresentanti legali o i procuratori dell’ente. Tuttavia, è importante sottolineare che la responsabilità dell’ente non si estende a tutti i dipendenti o collaboratori, ma solo a quelli che rivestono una posizione di subordinazione gerarchica.
Chi viene chiamato a rispondere dei reati 231 commessi da dipendenti o dirigenti a favore e vantaggio della società?
L’ente sarà responsabile “per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”; non risponderà qualora i soggetti di riferimento abbiano “agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi” (art. 5, 2° comma d. Lgs. 231).
La responsabilità dell’ente si basa sul principio secondo cui l’ente stesso è considerato responsabile dei reati commessi dai suoi dipendenti o dirigenti nell’ambito delle loro funzioni o per conto dell’ente stesso. Ciò significa che se un dipendente o un dirigente commette un reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente, l’ente stesso sarà considerato responsabile per quel reato.
Questo principio si applica anche se l’ente non ha avuto direttamente coinvolgimento nell’attività criminosa. Ciò significa che l’ente può essere ritenuto responsabile per i reati commessi dai suoi dipendenti o dirigenti anche se non aveva conoscenza o approvazione delle loro azioni illegali.
Tuttavia, l’ente non sarà ritenuto responsabile se i dipendenti o dirigenti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Ad esempio, se un dipendente commette un reato per motivi personali e non nell’interesse dell’ente, l’ente non sarà considerato responsabile per quel reato.
In conclusione, la responsabilità dell’ente ai sensi del D. Lgs. 231 dipende dal fatto che i reati siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. Se questo è il caso, l’ente sarà ritenuto responsabile per tali reati, anche se non ha avuto coinvolgimento diretto nell’attività criminosa.
Quali sono gli enti soggetti a responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001?
La disciplina della responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2001 si applica a diversi tipi di enti. In particolare, essa si applica agli enti con personalità giuridica, come ad esempio le società per azioni (S.p.A.), le società a responsabilità limitata (S.r.l.), le società cooperative, le società consortili e le associazioni riconosciute. Questi enti, se commettono un reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, possono essere sottoposti a sanzioni pecuniarie e a misure di interdizione, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni.
Oltre agli enti con personalità giuridica, la responsabilità amministrativa si applica anche alle società e associazioni che, pur non avendo personalità giuridica, svolgono attività economiche. Questo significa che anche le società di fatto, ovvero quelle costituite senza forma di atto pubblico, e le associazioni che svolgono attività commerciali o produttive possono essere soggette a responsabilità amministrativa.
Tuttavia, la disciplina della responsabilità amministrativa non si applica a tutti gli enti. In particolare, non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali (come le regioni, le province e i comuni), agli altri enti pubblici non economici (come gli istituti scolastici, gli ospedali pubblici e le università) e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, come ad esempio la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti e l’Avvocatura dello Stato. Questi enti sono sottoposti a norme specifiche che regolano la loro responsabilità amministrativa.