Tantum devolutum quantum appellatum: i limiti e levoluzione giurisprudenziale

L’appello del pubblico ministero segue il principio giuridico di “tantum devolutum quantum appellatum”, che significa che la cognizione del giudice di appello è limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Questo principio è stabilito nell’articolo 515, 1° comma del codice di procedura penale.

In pratica, ciò significa che il pubblico ministero può appellarsi solo su specifici motivi indicati nella sua richiesta di appello. Il giudice di appello avrà quindi il compito di esaminare esclusivamente questi punti specifici e prendere una decisione in merito. Non potrà esaminare questioni non sollevate dal pubblico ministero nell’appello.

Questa restrizione è importante per garantire un processo equo e garantire che il giudice di appello si concentri solo sui punti di contestazione sollevati dal pubblico ministero. In questo modo, si evita che il processo di appello diventi troppo ampio e si mantengono limitati i tempi e le risorse impiegate.

È importante notare che questo principio si applica solo all’appello del pubblico ministero. Le parti private coinvolte nel processo possono appellarsi su una più ampia gamma di motivi, che possono riguardare sia la decisione in sé che eventuali errori procedurali commessi durante il processo di primo grado.

In conclusione, il principio “tantum devolutum quantum appellatum” limita la cognizione del giudice di appello ai punti specifici sollevati dall’appello del pubblico ministero. Ciò è importante per garantire un processo equo e mantenere limitati i tempi e le risorse impiegate nel processo di appello.

Cosa si intende per effetto devolutivo dellappello?

Spiegazione. L’effetto devolutivo dell’appello si riferisce al fatto che, una volta presentato il ricorso, la causa viene devoluta alla cognizione del secondo giudice, che è il giudice d’appello. In pratica, l’effetto devolutivo significa che la questione oggetto del giudizio viene trasferita al giudice d’appello per una nuova valutazione, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata.

Ciò significa che il giudice d’appello ha il potere di esaminare nuovamente gli aspetti della causa che sono stati affrontati nel processo di primo grado. Tuttavia, il giudice d’appello non è libero di affrontare questioni che non sono state sollevate o esaminate nel processo di primo grado, a meno che non siano state contestate nel ricorso.

L’effetto devolutivo dell’appello è finalizzato a garantire un controllo più approfondito della decisione di primo grado e a consentire al giudice d’appello di correggere eventuali errori commessi dal giudice di primo grado. Ciò significa che il giudice d’appello può confermare, modificare o annullare la sentenza impugnata, oltre a poter emettere una nuova sentenza sulla base delle prove e degli argomenti presentati nel processo di primo grado.

In conclusione, l’effetto devolutivo dell’appello significa che la causa viene sottoposta a una nuova valutazione da parte del giudice d’appello, che ha il potere di esaminare e decidere sugli aspetti della causa affrontati nel processo di primo grado.

I limiti del principio "tantum devolutum quantum appellatum" nella giurisprudenza italiana

I limiti del principio “tantum devolutum quantum appellatum” nella giurisprudenza italiana

Il principio “tantum devolutum quantum appellatum” è un principio fondamentale del diritto processuale italiano che stabilisce che il giudice di appello può esaminare solo le questioni che sono state oggetto di appello e che quindi sono state devolute al giudice di secondo grado. Questo principio ha i suoi limiti, che sono stati stabiliti dalla giurisprudenza italiana.

Uno dei principali limiti del principio è rappresentato dal principio di appello “tantum devolutum quantum appellatum”. Questo significa che il giudice di appello non può esaminare questioni non sollevate in appello, se non sono state oggetto di decisione nel dispositivo della sentenza di primo grado. In altre parole, se una parte non ha sollevato una questione in appello, il giudice di appello non può esaminarla, a meno che non sia stata oggetto di decisione nel dispositivo della sentenza di primo grado.

Un altro limite del principio è rappresentato dall’effetto preclusivo dell’appello. Secondo la giurisprudenza italiana, se una parte non ha sollevato una questione in appello, essa non può sollevarla in seguito, nemmeno in un eventuale ulteriore grado di giudizio. Questo perché l’appello rappresenta l’ultima possibilità per le parti di far valere le proprie ragioni e quindi le questioni che non sono state sollevate in appello sono considerate precluse.

Infine, un altro limite del principio è rappresentato dalla discrezionalità del giudice di appello nell’esercizio del suo potere di decisione. Il giudice di appello può decidere di esaminare una questione anche se non è stata sollevata in appello, se ritiene che sia necessario per una corretta decisione della causa. Tuttavia, questa discrezionalità è limitata e il giudice deve motivare la sua decisione.

L'evoluzione giurisprudenziale del principio "tantum devolutum quantum appellatum" nel sistema giudiziario italiano

L’evoluzione giurisprudenziale del principio “tantum devolutum quantum appellatum” nel sistema giudiziario italiano

Il principio “tantum devolutum quantum appellatum” nel sistema giudiziario italiano ha subito un’evoluzione nel corso degli anni, grazie all’interpretazione della giurisprudenza.

Inizialmente, la giurisprudenza italiana ha interpretato il principio in modo rigoroso, affermando che il giudice di appello poteva esaminare solo le questioni sollevate in appello e che quindi erano state devolute a lui. Questa interpretazione era basata sulla considerazione che l’appello rappresentava l’ultima possibilità per le parti di far valere le proprie ragioni e che quindi le questioni non sollevate in appello erano considerate precluse.

Tuttavia, nel corso degli anni, la giurisprudenza italiana ha adottato una interpretazione più flessibile del principio, affermando che il giudice di appello può esaminare anche questioni non sollevate in appello, se ritiene che sia necessario per una corretta decisione della causa. Questa interpretazione è basata sulla considerazione che il giudice di appello deve garantire una tutela effettiva del diritto delle parti e che quindi deve avere il potere di esaminare tutte le questioni rilevanti per la decisione della causa.

Questa evoluzione giurisprudenziale ha portato ad un ampliamento del potere del giudice di appello e ad una maggiore tutela del diritto delle parti. Tuttavia, è importante sottolineare che questo ampliamento del potere del giudice di appello è limitato e che egli deve motivare la sua decisione nel caso in cui decida di esaminare una questione non sollevata in appello.

Il principio "tantum devolutum quantum appellatum" nel processo penale italiano: significato e applicazione

Il principio “tantum devolutum quantum appellatum” nel processo penale italiano: significato e applicazione

Il principio “tantum devolutum quantum appellatum” nel processo penale italiano stabilisce che il giudice di appello può esaminare solo le questioni che sono state oggetto di appello e che quindi sono state devolute al giudice di secondo grado.

Questo principio è particolarmente importante nel processo penale, in quanto il diritto alla difesa dell’imputato è garantito anche nel grado di appello. Pertanto, il principio “tantum devolutum quantum appellatum” assicura che il giudice di appello possa esaminare solo le questioni sollevate dall’imputato in appello e che quindi sono state oggetto di decisione nella sentenza di primo grado.

Tuttavia, è importante sottolineare che il principio “tantum devolutum quantum appellatum” nel processo penale non impedisce al giudice di appello di esaminare questioni d’ufficio, cioè questioni che non sono state sollevate dall’imputato in appello ma che sono rilevanti per la decisione della causa. Questo perché il giudice di appello deve garantire una tutela effettiva del diritto dell’imputato e quindi deve avere il potere di esaminare tutte le questioni rilevanti per la decisione della causa.

Infine, è importante sottolineare che il principio “tantum devolutum quantum appellatum” nel processo penale è soggetto ai limiti stabiliti dalla giurisprudenza italiana. Ad esempio, il giudice di appello non può esaminare questioni non sollevate in appello, se non sono state oggetto di decisione nel dispositivo della sentenza di primo grado. Inoltre, il principio di appello “tantum devolutum quantum appellatum” impedisce all’imputato di sollevare questioni in appello che non ha sollevato nella fase del giudizio di primo grado.

Tantum devolutum quantum appellatum: una prospettiva comparata con altri sistemi giuridici

Il principio “tantum devolutum quantum appellatum” è un principio fondamentale del diritto processuale italiano, ma è presente anche in altri sistemi giuridici.

Ad esempio, nel sistema giuridico francese è presente il principio “le juge d’appel ne peut pas statuer au-delà de ce qui lui a été demandé” (il giudice di appello non può decidere oltre ciò che gli è stato richiesto). Questo principio è simile al principio “tantum devolutum quantum appellatum”, ma vi sono alcune differenze. Ad esempio, nel sistema francese il giudice di appello può decidere anche sulle questioni non sollevate in appello, se ritiene che sia necessario per una corretta decisione della causa.

Inoltre, nel sistema giuridico anglosassone è presente il principio “the appellate court is limited to the issues raised on appeal” (il tribunale d’appello è limitato alle questioni sollevate in appello). Anche in questo caso, il principio è simile al principio “tantum devolutum quantum appellatum”, ma vi sono alcune differenze. Ad esempio, nel sistema anglosassone il tribunale d’appello può decidere anche sulle questioni non sollevate in appello, se ritiene che sia necessario per una corretta decisione della causa.

Tuttavia, è importante sottolineare che il principio “tantum devolutum quantum appellatum” nel sistema giuridico italiano ha i suoi limiti, che sono stati stabiliti dalla giurisprudenza italiana. Ad esempio, il giudice di appello non può esaminare questioni non sollevate in appello, se non sono state oggetto di decisione nel dispositivo della sentenza di primo grado. Inoltre, il principio di appello “tantum devolutum quantum appellatum” impedisce alle parti di sollevare questioni in appello che non hanno sollevato nella fase del giudizio di primo grado.

L’effetto devolutivo dell’appello nel processo civile italiano: analisi della giurisprudenza recente

L’effetto devolutivo dell’appello nel processo civile italiano è un principio fondamentale che stabilisce che il giudice di appello può esaminare solo le questioni che sono state oggetto di appello e che quindi sono state devolute al giudice di secondo grado.

La giurisprudenza italiana ha stabilito che l’effetto devolutivo dell’appello è limitato alle question

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